L’attuale momento storico è fortemente contrassegnato dall'azione di "globalizzazione di tutto" (mercato, credito, ecc.), un nuovo flusso che tende verosimilmente ad uniformarci tutti. Una delle principali responsabili di tale operazione è la “televisione spazzatura”, “costituita da una cultura preconfezionata che non lascia più spazio alla libera creatività e alla fantasia”. “La televisione, con la sua sciatta e selvaggia cultura ha sradicato il popolo da millenarie esperienze di vita: usi, costumi, alimentazione, consuetudini, tradizioni; ciò ha provocato la convinzione che la sua cultura d'origine sia inferiore e, come tale, vada rimossa.” La televisione ci condiziona tutti: scelte politiche, comportamenti da tenere, modelli di vita da adottare, come parlare, come vestirci, ma soprattutto cosa mangiare. Tutto ciò sembra molto riduttivo e mortificante, ed una pausa di riflessione deve venire dalle scelte quotidiane che i nostri figli fanno, condizionati sempre più da questi nuovi modelli e stili e di vita. Sembra superfluo ricordare, come sia umiliante imporre un sistema alimentare ad una popolazione che vanta secoli e secoli di cultura e storia, i cui alimenti sono stati provati e riprovati, e che l'intero mondo scientifico internazionale riconosce salutari per il nostro organismo. Questo grande patrimonio enogastronomico, scoperto degli altri (dieta mediterranea, cucina degli antichi sapori, prodotti tipici), oggi, è a rischio d’estinzione. Prodotti pregiati, che costituiscono di certo una potenzialità su cui è possibile innescare processi di sviluppo ed è anche la sola speranza per contrapporsi alla pianificazione commerciale delle Holding internazionali. I prodotti tipici sono il sunto della storia di un territorio. Tra i suoi ingredienti si amalgamano la cultura, le tradizioni, la disperazione, le preghiere, le speranze, ecc.. Cosa meglio di un prodotto tipico può rappresentare la storia di una comunità e di un territorio? Ogni prodotto contraddistingue un paese, e un paese è contraddistinto da un prodotto. Quando ci si incontra con i conoscenti emigrati, la cui sensibilità e senza alcun dubbio maggiore rispetto a quella nostra, dopo aver chiesto dei propri parenti ed amici, evidenziano d' aviri ‘u disiu, o ‘u spinnu, cioè il ricordo di poter consumare un prodotto tipico a cui è legata la loro gioventù o i loro ricordi. "Le abitudini alimentari sono il tratto più resistente di una cultura: si perdono più facilmente i codici linguistici che quelli alimentari" così ebbe a dire il noto antropologo francese Claude Levi-Strauss. Da parte nostra si è certi d'affermare che è stato un grave errore aver tradito i cuccidati per il panettone, la pasta col matarocco con la pasta alla genovese, il cuscus con la polenta, la pasta ca buttarga con la pasta alla marchigiana, i formaggi siciliani con quelli estranei alla nostra isola, ecc. Nella considerazione che i prodotti dell'agricoltura finiscono tutti nei piatti di portata, è facile affermare che sono poche le cucine nazionali e straniere che possono vantare la varietà e la ricchezza di quella siciliana. Il popolo siciliano, nel corso dei secoli si è affermato e caratterizzato nell'ambiente storico e geografico, anche per il suo regime alimentare. Nonostante ciò, oggi questo grande patrimonio costituito da prodotti tipici, specialità agroalimentari, che costituiscono il cuore della enogastronomia siciliana conosciuta e apprezzata da tutti è in pericolo. E ben vengano tutte le iniziative di Slow Food che favoriscano la valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche, il cui obiettivo è quello di salvare i prodotti del nostro patrimonio agricolo-alimentare a forte rischio di estinzione. E non c'è modo migliore, e anche piacevole, per raggiungere tale scopo, di andarli a scoprire sul posto. Il che vuol dire gustarli nelle aziende agrituristiche, oppure acquistarli dai pochissimi contadini che portano avanti con tanta dedizione una passione destinata altrimenti a perdersi. E' compito delle Istituzioni, favorire la loro conoscenza e conservazione, mentre in maniera particolare della scuola, deve intervenire incisivamente per favorire un’educazione agroalimentare sempre più capillare, poiché, ciò, oltre che “far mangiare e stare bene, è salutare anche per le tasche dei nostri agricoltori”.

 

Profilo del prodotto tipico

 

Il prodotto tipico è un prodotto tendenzialmente di alta qualità: ciò significa che si posiziona in una fascia alta di mercato e che il suo consumatore finale potrebbe appartenere ad una fascia sociale medio-alta, con una buona propensione all’acquisto. E’ un prodotto di tradizione, ma nuovo rispetto a molti target: questo comporta che il prodotto debba essere supportato da iniziative di marketing operativo. Tra i suoi punti di forza, è la constatazione da parte di tutti i suoi potenziali consumatori, che si tratta di un prodotto locale e naturale. Trattandosi di prodotti di nicchia necessitano di canali preferenziali e di notevole fantasia:turisti o visitatori che comprano direttamente in azienda; catena di vendita specializzati; negozi con vendita assistita; turismo rurale; alta ristorazione nel mondo; festa di piazza; fiere nazionali ed internazionali; ristoranti locali; gastronomie o negozi biologici; aziende straniere e import/export alimentare; vendita utilizzando connazionali all’estero; sito internet; attività di promozione nelle scuole. Un prodotto che deve essere seguito in tutte le sue fasi di commercializzazione. Il consumatore deve sapere ed apprezzare che sta mangiando un pezzo di storia, la cultura di un territorio, la speranza di una popolazione che resiste perché quello l’unico strumento per non abbandonare quel territorio.

 

Gli strumenti di protezioni delle produzioni europee

 

In un mondo che va sempre più globalizzandosi, compreso i prodotti alimentari, è sempre più difficile, specialmodo per le regioni con economie deboli, compresa la Sicilia, assicurare una adeguata salvaguardia dai continui processi di imitazione. Molti di questi paesi, ma anche delle industrie stesse, puntano a produrre alimenti a basso costo capaci di somigliare, per nomi, sapori, conformazione ai prodotti di qualità, spesso è reperito sul mercato materiale da trasformare e successivamente rimesso sul mercato come prodotto tipico di un determinato territorio o paese. La Sicilia, data la sua grande ricchezza enogastronomia, tra l’altro risaputa, amata apprezzata da tutti i popoli del mondo, è a rischio maggiore. Ciò, affinché, questo patrimonio non sia depauperato a favore di qualche altro Stato, ma che favorisca un processo di sviluppo delle nostre aree, che consentano di riconquistare nuovi mercati agroalimentari.

 

Come fare per salvaguardare i nostri prodotti tipici

 

Gli strumenti legislativi che concorrono a salvaguardare, tutelare e regolamentare i prodotti agricoli tipici e di pregio, nel territorio europeo sono: il regolamento 2092/91, pertinente al metodo di coltivazione biologica, il 2081/92 - 2082/92, relativi alla protezione delle denominazione di origine protetta (D.O.P.), delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.), e delle attestazioni di specificità (A.T.). E’ facilmente intuibile che tale protezione è l’unico strumento in grado di salvaguardare la provenienza del prodotto, al pari di un’opera d’arte, di un brano musicale, un bene da salvaguardare, la differenza riguarda, che mentre l’opera d’arte è di un singolo artista, il prodotto tipico è un bene della collettività, che le popolazioni precedenti hanno conservato e tramandato. I relativi marchi possono svolgere, si spera, la salvaguardia di un determinato prodotto, nel senso che un prodotto DOP o IGP non può essere prodotto in altri paesi extra europei. Il marchio, in molti casi ha rappresentato il valore aggiunto di cui spesso i nostri produttori sconoscono o non ricercano. Prodotti che una volta riconosciuti si fregiano del marchio DOP o IGP  riescono a trovare collocazione sul mercato. Va altresì sottolineato come in Italia esistono altre forme di riconoscimento operate da Enti vari sia pubblici che privati, che rende la certificazione confusionaria ed incerta e non mancano, lamentele alle varie procedure, ritenute da tutti lunghe (in media si impiegano tre anni ) e con costi elevati. Alla produzione siciliana, apprezzate e richieste dai mercati del centro e Nord Europa, il riconoscimento risulta salutare ed oramai indispensabile per cercare un leale confronto con i paesi concorrenti ed in un mercato, giustamente, condizionato da concetti di qualità. Pertanto, le Dop e le IGP rappresentano per la nostra terra un’opportunità interessante unica se si vuole tornare ad esseri competitivi, nell'ambito delle produzioni tipiche e di qualità. Ed in quest’ambito la tipicità è sinonimo di qualità e viceversa. I prodotti siciliani allo stato attuale riconosciuti sono sei: Cappero dell'isola di Pantelleria, Arancia rossa di Sicilia, Pecorino siciliano, Ragusano, Olio extra vergine di oliva dei "Monti Iblei", Olio extra vergine di oliva "Valli-Trapanesi", ma che nel breve periodo possono superare l’esame più di cento prodotti tipici, i quali ripesto alle indicazioni delle comunità europea hanno tutte le potenzialità. Contemporaneamente, al riconoscimento del prodotto, bisogna puntare alla concentrazione dell’offerta del prodotto, perché in caso contrario, la frammentazione del prodotto offerto sul mercato in forma disgregata comporterebbe l’inutilità degli sforzi e i vantaggi che potrebbero essere ottenuti con i vari riconoscimenti. Per far ciò, bisogna tornare a battere la strada, che da sempre in Sicilia è risultata irta e piena di difficoltà: l’associazionismo. Ma è la sola in grado di far superare le difficoltà di un mercato sempre più globale e di forme aggregative più potenti. La promozione, infine deve essere mirata a supportare i momenti decisivi delle diverse fasi della commercializzazione. Inoltre, occorre aver cura di conoscere la natura del consumatore perché ogni “campagna promozionale” è mirata ad un target. Poiché ogni prodotto agricolo è legato al territorio, il turismo rappresenta una risorsa importante per la conoscenza del marchio e del prodotto; in questa chiave il turismo rurale e l’agriturismo assolvono pienamente a questo compito, specialmente in presenza di una domanda turistica alternativa che si va ampliando e affermando. La sinergia turismo-produzione agricola e/o agroindustriali può tornare a beneficio di entrambe le attività. Esistono, infatti, correnti di turismo legate alla degustazione dei vini o di prodotti alimentari tipici e quindi tale combinazioni possono conseguire risultati rilevanti come strategia promozionale legata al turismo. In quest’ottica, le feste locali legate ai prodotti tipici o le sagre paesane rappresentano un’occasione efficace per far conoscere il prodotto in relazione al territorio di provenienza ed alla cultura che lo esprime. E’ indispensabile che queste manifestazioni siano curate dagli organizzatori (comuni, Pro loco, soggetti promotori specifici) in modo da valorizzare il prodotto tipico locale e le sue molteplici utilizzazioni alimentari, mettendole in rassegna. Quale senso culturale ed economico ha permettere agli “avventurieri della panineria” nel corso, per esempio, di una sagra della salsiccia, consentire il consumo di Wuster o altri prodotti concorrenziali. Bisogna necessariamente ripensare all'inflazione delle sagre paesane, limitando i "bancarellari ", estivi e di agosto in particolare, che offende le buone tradizioni e rappresentano un pericolo per il modello alimentare mediterraneo, ispirato al concetto di “salute nella tradizione", con radici profonde negli usi delle popolazioni locali. Pertanto, lo sviluppo dell’economia locale va tutelato, e quindi anche l’organizzazione delle sagre di enormi proporzioni e senza regole, va rivisto e regolamentato. Innanzi tutto con un rigoroso controllo ed una selezione programmata di quelle sagre che promuovono prodotti tipici locali, nello spirito della tradizione agricola del territorio. Al fine di favorire questo flusso di turisti sagraioli provvedere alla calendarizzazione delle sagre, rispettando la scadenza naturale del ciclo produttivo dei prodotti stessi. Ma soprattutto un controllo serio dei prodotti da consumare e/o da vendere durante le sagre, pena la mancata contribuzione o patrocinio dell’Ente pubblico. L’obiettivo è quello di realizzare le sagre con la "Denominazione di Origine" in modo da garantire i prodotti, “da valorizzare l'evento e da costruire una occasione per lo sviluppo di una nuova economia locale, per la quale è importante un uso corretto ed intelligente del territorio”. Procedure per l’ ottenimento delle Indicazioni Geografiche Protette (IGP) e Denominazioni di Origine Protette (DOP) dei prodotti agricoli ed alimentari.

 

Beneficiari:

 

produttori agricoli o associati di un territorio

Organi promotori (Amministrazioni comunali – Organizzazione di categoria ecc.)

 

Riferimento legislativo:

regolamenti CEE n. 2081/92

 

Regolamento:

Il regolamento CEE n. 2081 non si applica ai prodotti del settore vitivinicolo ne alle bevande spiritose già regolate da altri regolamenti comunitari (art. l).

Per "Denominazione di Origine Protetta" (DOP) s'intende il nome di una regione, odi un luogo determinato, che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare originario di detta regione, luogo o paese, le cui caratteristiche siano dovute essenzialmente o esclusivamente a fattori naturali ed umani.

La produzione della materia prima e la sua trasformazione fino al prodotto finito devono essere effettuate nella zona delimitata, di cui il prodotto porta il nome (art.2).

 

Per "Indicazione Geografica Protetta" (IGP) s'intende il nome di una regione, o di un luogo determinato, che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare originario della regione, luogo o di cui una determinata qualità, la reputazione o un'altra caratteristica, possa essere attribuita all'origine geografica.

E' sufficiente che in una delle due fasi, la produzione della materia prima e/o la trasformazione, avvengano nell'area geografica determinata (art.2). Le denominazioni divenute generiche non possono essere registrate e pertanto non possono formare oggetto di protezione (art. 3).

 

Per beneficiare di una denominazione geografica protetta ('GP) e di una denominazione di origine protetta (DOP) i prodotti devono essere conformi ad un disciplinare (art.4); questo deve comprendete almeno i seguenti elementi:

- nome del prodotto;

- descrizione del prodotto indicandone le materie prime ed eventualmente le caratteristiche chimiche, microbiologiche e/o organolettiche;

- determinazione dell'area geografica;

- elementi che comprovano che quel prodotto è originario di quella zona;

- descrizione del metodo di ottenimento del prodotto;

- i riferimenti relativi alle strutture di controllo;

- gli elementi specifici della etichettatura connessi alla dicitura DOP e IGP;

- eventuali altre indicazioni da rispettare in forza delle disposizioni  comunitarie e/o nazionali.

 

La richiesta di registrazione deve essere avanzata da un’organizzazione di produttori. Una sola eccezione sussiste a tale condizione: allorché una persona fisica e giuridica è l'unica ad utilizzare determinati metodi locali di fabbricazione e se la zona delimitata si distingue nettamente dalle zone limitrofe od, ancora, se il prodotto si distingue nettamente da altri prodotti. La registrazione e tutta la procedura amministrativa sono gratuite. Il costo dei controlli (consorzio di tutela) è a carico degli utilizzatori delle denominazioni. Gli Organi di Controllo, aventi il compito di garantire i prodotti agricoli ed alimentari, a far data dal 1 gennaio 1998, per potere ottenere l'autorizzazione dello Stato membro, dovranno soddisfare i requisiti definiti dalla norma EN 45011 del 26 giugno 1989. L'uso delle denominazioni è consentito anche ai paesi terzi. Il paese di origine del prodotto deve essere chiaramente e visibilmente indicato nell'etichetta (art.12).

 

A chi rivolgersi:

 

La domanda di registrazione, col relativo disciplinare, va inviata all'Assessorato Agricoltura e Foreste che, dopo l'istruttoria preventiva, la trasmette al MI.P.A. per il successivo inoltro alla Commissione Europea. La domanda trasmessa alla Commissione viene verificata entro sei mesi. Se la decisione è positiva si procede alla pubblicazione della medesima nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea.

 

Attestazione di Specificità dei prodotti agricoli ed alimentari

 

Beneficiari:

produttori agricoli o associati

 

Riferimento legislativo:

regolamento CEE n. 2082/92

 

Regolamento:

La specificità è l'elemento o l'insieme di elementi che distinguono un prodotto agricolo od alimentare da altri analoghi appartenenti alla stessa categoria. La presentazione la composizione qualitativa e quantitativa o il metodo di produzione non sono elementi sufficienti alla attribuzione della specificità (art. 2). Per organizzazione idonea a presentare la domanda di specificità s'intende qualsiasi associazione di produttori e/o trasformatori che trattano il medesimo prodotto. La Commissione Europea istituisce un albo comunitario nel quale vengono registrate tutte le attestazioni concesse (art.3). Per avere l'attestazione un prodotto deve essere ottenuto da materie prime tradizionali oppure deve avere una composizione tradizionale oppure deve avere subito un metodo di produzione di tipo tradizionale. Non può ottenere l'attestazione un prodotto la cui specificità risiede nell'origine geografica o risulti unicamente dall'applicazione di una innovazione tecnologica (art. 4). Non può essere registrato il nome di un prodotto generico o che faccia riferimento a caratteristiche di carattere generale o che queste non soddisfino le aspettative del consumatore. Il nome deve corrispondere ad un prodotto conforme alle disponibilità nazionali o essere consacrato dall'uso (art.4). Per essere registrato il nome deve essere specificato di per se o esprimere la specificità del prodotto. Non può essere registrato il nome di un prodotto se fa unicamente riferimento ad affermazioni di carattere generale o utilizzate per un insieme di prodotti oppure previsti da una disposizione comunitaria. Lo stesso vale per un nome abusivo o che faccia riferimento ad una caratte­ristica evidente del prodotto e che non corrisponda al disciplinare o alle aspettati ve del consumatore (art .5). E' autorizzato l'uso di termini geografici in un nome non contemplato dal regolamento CFE n. 2081/92 (art.5).

Per beneficiare di una attestazione di specificità un prodotto deve essere conforme ad un disciplinare. Questo deve contenere almeno:

 

-          il nome in una o più lingue;

-          la descrizione del metodo di lavorazione o di elaborazione e della materia prima utilizzata;

-          gli elementi che permettono di valutare il carattere tradizionale;

-          la descrizione delle caratteristiche del prodotto con le indicazioni delle sue principali caratteristiche fisiche, chimiche, organolettiche e microbiologiche relative alla sua specificità nonché i requisiti e le procedure di controllo della specificità (art. 6).

La Commissione Europea può definire un simbolo comunitario della specificità che può essere apposto sulle etichette ed utilizzato dalla pubblicità (art 12). Il simbolo comunitario è composto da elementi che raffigurano il sole (simbolo di luce e di qualità della vita). Questo simbolo, come qualunque logo, ha lo scopo di accrescere la reputazione del prodotto, avvantaggiandolo sul piano della concorrenza. Ha lo scopo anche di far conoscere il nuovo sistema europeo di registrazione.

Lo Stato membro interessato individua gli organi di controllo della rispondenza del prodotto ai requisiti imposti dal disciplinare. La struttura di controllo può essere composta da una o più autorità e da organismi privati a tal fine autorizzati. I costi dei controlli sono sostenuti da coloro che beneficiano dell’attestazione (art.14).

L'autorità o l'organismo di controllo deve garantire che siano rispettati i requisiti richiesti prima che il prodotto sia immesso sul mercato (art. 15).

Il presente regolamento si applica anche a prodotti provenienti da paesi terzi a condizione che il paese di provenienza sia in grado di offrire le stesse garanzie previste dal regolamento ed a condizione che nel paese terzo esista un sistema di controllo equivalente a quello dei paesi membri (art. 16).

Nei suoi compiti istituzionali la Commissione è assistita da un Comitato composto da rappresentanti degli stati membri. Detto Comitato che è presieduto da un membro della Commissione.

 

A chi rivolgersi:

La domanda di registrazione, col relativo disciplinare, va inoltrata all'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste che, dopo la preventiva istruttoria, la trasmette al MI.P.A. per il successivo inoltro alla Commissione, non prima però di averla pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. A cura degli Organi competenti detta domanda viene inoltrata agli stati membri che ne danno pubblicità al fine di appurare eventuali interessi legittimi in contrasto. Entro 5 mesi dalla pubblicità chi ha interesse può opporsi alla registrazione (art.8). Se non pervengono opposizioni entro 6 mesi la Commissione provvede ad iscrivere la specificità nell'apposito albo dandone pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della CEE (art.9).

La domanda di specificità può essere presentata da una sola Organizzazione (art.7).